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Cambio di Residenza

Il cambio di residenza rappresenta la volontà del cittadino di stabilire la propria dimora abituale in un Comune diverso da quello di provenienza.

enlightened  NOVITA': L'art. 5 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35,  introduce nuove disposizioni in materia anagrafica, riguardanti le modalità con le quali effettuare le dichiarazioni anagrafiche di cui all'art. 13, comma 1, letto a), b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (ISCRIZIONE ANAGRAFICA CON PROVENIENZA DA ALTRO COMUNE E DALL'ESTERO, CAMBIO DI ABITAZIONE ALL'INTERNO DEL COMUNE, EMIGRAZIONE ALL'ESTERO), nonché il procedimento di registrazione e di controllo successivo delle dichiarazioni rese. Peraltro, va da subito precisato che le disposizioni del decreto-legge acquistano efficacia dal 9 maggio 2012 (art. 5, C. 6).
 
Le novità introdotte dai commi 1 e 2 dell'art. 5 riguardano la possibilità di effettuare le dichiarazioni anagrafiche di cui all'art. 13, C. 1, lett. a), b) e c) del regolamento anagrafico, attraverso la compilazione di moduli conformi a quelli pubblicati sul sito internet del Ministero dell'interno (e disponibili su questa pagina), che sarà possibile inoltrare al comune competente con le modalità di cui all'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000. 
 
CONSEGUENZE IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI
 
I commi 4 e 5 dell'art. 5 del decreto-legge in esame disciplinano la fase successiva alla registrazione delle dichiarazioni rese, ovvero quella che attiene all' accertamento dei requisiti previsti per l'iscrizione anagrafica o per la registrazione dei cambiamenti di abitazione, nonché agli effetti derivanti dagli eventuali esiti negativi di tali accertamenti.
In particolare, il citato comma 4 prevede che in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace. Il comma 4 ribadisce inoltre quanto già previsto dal1'art. 19, c. 3, del D.P.R. n. 223/1989, in merito alla segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accetamenti esperiti.
Inoltre la norma prescrive, in caso di non rispondenza allo stato di fatto, il ripristino delle registrazioni anagrafiche antecedenti alla data della dichiarazione resa: 
  • nel caso di prima iscrizione anagrafica (dall'estero o da irreperibilità) si procederà a cancellare l'interessato con effetto retroattivo a decorrere dalla dichiarazione; 
  • nell'ipotesi di iscrizione con provenienza da altro comune o dall'estero del cittadino iscritto all' AIRE si cancellerà l'interessato dalla data della dichiarazione e dame immediata comunicazione al comune di provenienza o di iscrizione AIRE al fine della tempestiva iscrizione dello stesso con la medesima decorrenza;
  •  nel caso di cambiamento di  abitazione si registrerà nuovamente l'interessato nell'abitazione precedente, sempre con la decorrenza già indicata. 

 

Settore: 
SERVIZI DEMOGRAFICI (AREA SERVIZI AI CITTADINI)
Responsabile del procedimento: 

Tel 030/9942221 

 

Modalità di presentazione della richiesta: 

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 65 del Codice dell'amministrazione digitale (CAD), di cui al D. Lgs. n. 82/2005, che definisce le modalità di inoltro telematica delle istanze, i cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche nei seguenti modi:

  1. direttamente all'ufficio anagrafe sito in Via Arnaldo da Brescia n. 2 (primo piano) previo appuntamento da fissare al n° 030/9942221
  2. per raccomandata, indirizzata a: Comune di Orzinuovi (Bs) Ufficio Anagrafe, Via Arnaldo da Brescia n. 2, 25034 Orzinuovi (Bs); 
  3. per fax al numero 030/9942251; 
  4. per via telematica (con posta certificata) SOLO SE POSSESSORI DI PEC all’indirizzo PEC del comune protocollo@pec.comune.orzinuovi.bs.it per via telematica (con normale posta elettronica) all’indirizzo mail del comune demografici@comune.orzinuovi.bs.it solo se i file sono sottoscritti con firma digitale da pdf a p7m secondo le norme del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD). 
Quest' ultima possibilità è consentita ad una delle seguenti condizioni: 
  • che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale; 
  • che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della Carta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione; 
  • che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante; 
  • che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice. 
Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento d'identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo.
Il cittadino proveniente da uno Stato estero, ai fini della registrazione in anagrafe del rapporto di parentela con altri componenti della famiglia, deve allegare la relativa documentazione, in regola con le disposizioni in materia di traduzione e legalizzazione dei documenti.
 
Per cittadini comunitari vedasi allegato di richiesta rilascio attestazione comunitari.
 
Documenti da presentare: 

Presentarsi allo sportello muniti della documentazione indicata nel documento allegato "Documento cambio residenza" o inviare la documentazione stessa via raccomdata, fax, posta certificata, posta elettronica a seconda delle modalità scelta per invio della dichiarazione di residenza.

 

Costi, Diritti e Imposte: 

Nessun costo.

 

Tempi del procedimento: 

wink ITER A seguito della dichiarazione resa l'Ufficio Anagrafe procederà immediatamente, e comunque entro i 2 (DUE) giorni successivi, a registrare le conseguenti variazioni, con decorrenza dalla data di presentazione delle dichiarazioni medesimi. TUTTAVIA provvederà altresì ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione (o la registrazione) stessa e se, trascorsi 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata senza che sia stata effettuata la comunicazione dei requisiti mancanti, l'iscrizione (o la registrazione) si intende confermata.

Dal momento della registrazione (entro i 2 giorni lavorativi successivi), si potranno ottenere certificati di residenza e stato di famiglia; solo dopo la cancellazione dal comune di precedente iscrizione anagrafica, in caso di iscrizione per "immigrazione", si potranno ottenere tutti gli altri certificati anagrafici.
 
AllegatoDimensione
Richiesta attestazione comunitari.pdf42.3 KB
Documenti per cambio residenza.pdf64.57 KB
Dichiarazione di residenza.doc123.5 KB
Dichiarazione trasferimento Estero.doc74 KB


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